“Bitumificio”, il Tar Puglia dà ragione al Comune di Turi
Respinto il ricorso della ditta Fralonardo. Il Collegio ha confermato la correttezza dell’annullamento in autotutela del permesso comunale
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso al Tar Puglia della ditta Frallonardo, dando ragione al Comune di Turi che aveva annullato in autotutela l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto di conglomerati bituminosi a ridosso del centro abitato di Sammichele di Bari.
A darne notizia è il sindaco Giuseppe De Tomaso: «Il Comune di Turi (rappresentato e splendidamente difeso dalla professoressa Marida Dentamaro) aveva in particolare sollecitato la necessità del ricorso alla Via (valutazione di impatto ambientale) come condizione irrinunciabile prima di procedere a una decisione in merito. Linea che ha ricevuto il plauso dei giudici amministrativi (“l’azione amministrativa di riesame denota un buon governo del principio della precauzione e dell’azione preventiva”)».
«Lo stop al bitumificio (autorizzato invece dalla precedente amministrazione turese) ha costituito uno dei punti fermi della nostra campagna elettorale. Siamo stati da sempre al fianco del sindaco e dei cittadini di Sammichele, di cui abbiamo condiviso i timori per la ricaduta ambientale e paesaggistica di un insediamento impattante. Questo significa voltare pagina» – conclude il sindaco De Tomaso.
La sentenza del TAR Puglia
Una sintesi della pronuncia del tribunale amministrativo è fornita in un post divulgato sui social dal capogruppo di maggioranza, l’avv. Giannalisa Zaccheo:
«Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto il ricorso presentato dalla società titolare del bitumificio che contestava la decisione del Comune di sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) — il cosiddetto screening — il progetto di installazione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi all’interno di una cava già autorizzata.
Due i punti centrali esaminati dal Collegio
Il TAR ha articolato il proprio esame in due momenti:
La questione centrale, ossia la legittimità della decisione amministrativa di sottoporre l’impianto alla procedura di screening ambientale;
La verifica della correttezza procedimentale e motivazionale dell’annullamento in autotutela del precedente titolo abilitativo.
Il quadro normativo di riferimento
Il Collegio richiama innanzitutto l’art. 5, comma 1, lett. l-bis, del d.lgs. 152/2006, che definisce la “modifica sostanziale” di un progetto, opera o impianto come qualsiasi variazione che possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute.
Viene poi richiamata la Legge Regionale Puglia n. 26/2022, la quale, all’allegato B, prevede l’obbligo di screening per le modifiche o estensioni di progetti di cava già autorizzati che possano avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente.
Infine, l’art. 21, comma 3, della L.R. Puglia n. 22/2019 disciplina le pertinenze di cava e gli impianti connessi, ammettendo impianti di produzione — come quelli per calcestruzzi o conglomerati bituminosi — all’interno del perimetro estrattivo solo se corredati da tutti gli atti di assenso, dal nulla osta comunale, dalla compatibilità con il prosieguo dell’attività di cava e dall’aggiornamento del piano di coltivazione e recupero.
La motivazione del TAR: lo screening è legittimo
Secondo il Collegio, la produzione di conglomerati bituminosi, pur essendo un’attività di seconda lavorazione e diversa da quella estrattiva, può comportare interferenze ambientali e effetti cumulativi con l’attività di cava esistente.
Per questo motivo, l’intervento deve essere considerato come una modifica sostanziale dell’intero progetto originario, già oggetto di valutazione nel 2008, ma in seguito modificato, tanto da determinarne una attività completamente difforme a quella iniziale. Tale lettura giustifica, quindi, la decisione dell’amministrazione di procedere a una verifica preliminare di assoggettabilità a V.I.A.
Le linee guida regionali e il fondamento dell’autotutela
Le Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 2060/2020 impongono che, per installare nuovi impianti all’interno di un’area di cava, sia proposta una variante al progetto di coltivazione e recupero, adottando misure per evitare interferenze — ad esempio recinzioni o viabilità separata.
Di conseguenza, l’annullamento in autotutela disposto dal Comune, volto a imporre lo screening, trova ulteriore legittimazione proprio in tali linee guida.
Principio di precauzione e discrezionalità amministrativa
Il TAR sottolinea che la materia ambientale è retta dal principio di precauzione: quando vi siano incertezze ragionevoli circa rischi per la salute o per l’ambiente, l’amministrazione è tenuta ad adottare misure preventive, come appunto la verifica di assoggettabilità a V.I.A.
L’esercizio dell’autotutela, osserva il Tribunale, costituisce una scelta discrezionale che deve contemperare l’interesse pubblico alla tutela ambientale con quello privato dell’impresa. Nel caso di specie, la decisione di sospendere e riesaminare il titolo non è stata ritenuta irragionevole, anche perché l’attività produttiva non era ancora stata avviata.
Le questioni secondarie respinte
Il Collegio ha poi esaminato altri profili sollevati dalla società ricorrente, ritenendoli infondati:
V.I.A. postuma: la tesi secondo cui si sarebbe potuto procedere con una valutazione ambientale successiva senza annullare il titolo è stata respinta. Il TAR ha ricordato che la V.I.A. ha natura preventiva, e che la prosecuzione dei lavori in attesa di una valutazione postuma è ipotesi eccezionale, ammessa solo in presenza di motivazioni aggravate e condizioni di sicurezza non ricorrenti nel caso.
Termine per l’annullamento: il Tribunale ha ritenuto rispettato il termine annuale per l’esercizio dell’autotutela, considerandolo comunque congruo in relazione alla complessità istruttoria del procedimento.
Bilanciamento degli interessi: l’amministrazione ha correttamente bilanciato l’interesse pubblico ambientale con quello economico dell’impresa, sospendendo solo l’ampliamento e senza incidere sulle attività già autorizzate.
La decisione finale
In conclusione, il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo pienamente legittimo il riesame e l’annullamento in autotutela della determinazione comunale che aveva rilasciato il P.A.U.
La decisione si fonda sulla necessità di verificare la corretta assoggettabilità a V.I.A. dell’intervento, in applicazione del principio di precauzione e del quadro normativo vigente».

